Art. 9
Catture accessorie
In vigore dal 17 dic 2007
Catture accessorie
1. Tutti i pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l’8 % di catture accessorie di tonno rosso di peso compreso tra 10 e 30 kg, fatto salvo l’, paragrafo 2.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture accessorie totali di tonno rosso effettuate dai suddetti pescherecci, in numero di esemplari per sbarco, o all’equivalente peso, espresso in percentuale.
3. Le catture accessorie devono essere detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. Quando è aperta la pesca del tonno rosso è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie di cui al paragrafo 1, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera.
4. Agli sbarchi di catture accessorie di tonno rosso si applicano l’ e l’, paragrafo 1.
Storico versioni
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