Art. 11

Pesca sportiva

In vigore dal 17 dic 2007
Pesca sportiva 1.   Ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti volti a regolamentare la pesca sportiva, in particolare mediante autorizzazioni di pesca. 2.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi. 3.   Ciascuno Stato membro registra i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e li trasmette alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT. 4.   Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva, in particolare del novellame.
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