Art. 12
Registro delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso
In vigore dal 17 dic 2007
Registro delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso
1. Entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale.
2. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT affinché i pescherecci in questione possano essere inclusi nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.
3. Ai pescherecci comunitari interessati dal presente articolo, non figuranti nel registro ICCAT, è fatto divieto di pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
4. Le disposizioni in materia di licenze di pesca previste nell’articolo 8bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applicano per quanto di ragione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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