Art. 10

Pesca ricreativa

In vigore dal 17 dic 2007
Pesca ricreativa 1.   Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare. 2.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi. 3.   Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca ricreativa e li trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT. 4.   Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa, in particolare del novellame.
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Pesca ricreativa (Art. 10 Regolamento (UE) 2007/1559) — Testo vigente | Portale Normativo