Art. 8

Piano di campionamento per il tonno rosso

In vigore dal 17 dic 2007
Piano di campionamento per il tonno rosso 1.   Gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati. 2.   Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia, in base alla lunghezza o al peso, sono prelevati durante la raccolta nell’allevamento e sui pesci morti durante il trasporto, conformemente alla metodologia adottata dall’ICCAT per la comunicazione dei dati nell’ambito del compito II. 3.   Metodi di campionamento complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno. 4.   Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati relativi ai campionamenti realizzati ogni anno sono notificati alla Commissione entro il 31 maggio dell’anno successivo.
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