Art. 7

Taglia minima

In vigore dal 17 dic 2007
Taglia minima 1.   La taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm. 2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’, la taglia minima per il tonno rosso (thunnus thynnus) è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti: a) tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici; b) tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d’allevamento. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina il numero massimo di tonniere con lenze a canna, di imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso e di pescherecci da traino pelagici autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate corrisponde al numero di imbarcazioni comunitarie che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006. Il numero di pescherecci da traino pelagici corrisponde al numero di imbarcazioni comunitarie autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria nel 2006. 4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, ripartisce tra gli Stati membri il numero di navi stabilito in conformità del paragrafo 3. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), non oltre il 10 % del contingente comunitario di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm è ripartito tra le navi autorizzate di cui ai paragrafi 3 e 4, limitatamente a un massimo di 200 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di taglia non inferiore a 70 cm catturato da tonniere con lenze a canna aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide la ripartizione del contingente comunitario tra gli Stati membri. 6.   Non oltre il 2 % del contingente comunitario di tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg può essere ripartito tra le imbarcazioni adibite alla pesca costiera artigianale di pesce fresco nell’Atlantico orientale. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide la ripartizione del contingente comunitario tra gli Stati membri. 7.   Le condizioni specifiche supplementari per il tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici sono riportate nell’allegato I.
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