Taglia minima
1. La taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’, la taglia minima per il tonno rosso (thunnus thynnus) è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:
a)
tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;
b)
tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d’allevamento.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina il numero massimo di tonniere con lenze a canna, di imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso e di pescherecci da traino pelagici autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate corrisponde al numero di imbarcazioni comunitarie che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006. Il numero di pescherecci da traino pelagici corrisponde al numero di imbarcazioni comunitarie autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria nel 2006.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, ripartisce tra gli Stati membri il numero di navi stabilito in conformità del paragrafo 3.
5. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), non oltre il 10 % del contingente comunitario di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm è ripartito tra le navi autorizzate di cui ai paragrafi 3 e 4, limitatamente a un massimo di 200 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di taglia non inferiore a 70 cm catturato da tonniere con lenze a canna aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide la ripartizione del contingente comunitario tra gli Stati membri.
6. Non oltre il 2 % del contingente comunitario di tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg può essere ripartito tra le imbarcazioni adibite alla pesca costiera artigianale di pesce fresco nell’Atlantico orientale. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide la ripartizione del contingente comunitario tra gli Stati membri.
7. Le condizioni specifiche supplementari per il tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici sono riportate nell’allegato I.
Storico versioni
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In sintesi
La regola generale fissa la taglia minima di cattura del tonno rosso a 30 kg o 115 cm di lunghezza nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In deroga a tale limite, la misura minima scende a 8 kg o 75 cm per il tonno pescato nell'Atlantico orientale da specifiche categorie di imbarcazioni autorizzate o catturato nel mare Adriatico per scopi di allevamento. Per queste deroghe nell'Atlantico, il Consiglio stabilisce il numero massimo di pescherecci autorizzati (basandosi sui dati del 2006) e ripartisce le quote tra gli Stati membri. Inoltre, sono previsti limiti percentuali precisi (massimo il 10% e il 2%) sul contingente comunitario ripartibile per esemplari tra 8 e 30 kg, includendo specifiche quote per tonniere con lenze a canna sotto i 17 metri e per la pesca costiera artigianale.
Perché esiste questa norma
La norma stabilisce misure di conservazione fissando limiti di taglia e peso minimi per la cattura del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, con specifiche deroghe controllate tramite contingenti e autorizzazioni.
A chi si applica
Si applica ai pescatori, agli armatori e agli operatori del settore ittico (inclusi gli impianti di allevamento in Adriatico e la pesca costiera artigianale) che catturano tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nonché agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie competenti.
Esempio pratico
Un'imbarcazione con lenze trainate autorizzata che opera nell'Atlantico orientale pesca esemplari di tonno rosso di 12 kg e 80 cm di lunghezza. Questa cattura è legittima in virtù della specifica deroga alla taglia standard di 30 kg, purché rispetti il contingente comunitario e le quote assegnate allo Stato membro di appartenenza.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di rispettare le taglie minime prescritte (30 kg/115 cm o le deroghe a 8 kg/75 cm), di operare solo con navi autorizzate entro i contingenti e i tetti percentuali stabiliti dal Consiglio, e di osservare le condizioni specifiche supplementari di cui all'allegato I.
Domande frequenti
Qual è la taglia minima generale per la cattura del tonno rosso?La taglia minima ordinaria per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg di peso oppure 115 cm di lunghezza.
In quali casi è consentita la cattura di tonno rosso a partire da 8 kg o 75 cm?La deroga a 8 kg o 75 cm si applica al tonno catturato in Adriatico a fini di allevamento e a quello pescato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate o pescherecci da traino pelagici autorizzati.
Come viene determinato il numero di pescherecci autorizzati a beneficiare della deroga nell'Atlantico orientale?Il Consiglio determina il numero massimo di navi autorizzate su proposta della Commissione, calcolandolo sulla base delle imbarcazioni comunitarie che hanno partecipato alla pesca (o autorizzate alla cattura accessoria) nel 2006, e lo ripartisce tra gli Stati membri.