Art. 4
In vigore dal 17 dic 2007
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
2. Ciascuno Stato membro redige un piano di pesca annuale per le navi e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Lo Stato membro il cui contingente di tonno rosso è inferiore al 5 % del contingente comunitario può adottare, nel proprio piano di pesca, un metodo specifico per la gestione del proprio contingente, nel qual caso le disposizioni del paragrafo 3 non sono applicabili.
3. Il piano di pesca annuale:
a)
individua tra l’altro le navi di dimensioni superiori a 24 metri incluse nell’elenco di cui all’ e i contingenti individuali ad esse assegnati;
b)
per le navi di dimensioni inferiori a 24 metri e le tonnare, individua almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il piano di pesca annuale viene trasmesso alla Commissione. Ogni eventuale modifica del piano di pesca annuale o del metodo specifico per la gestione del contingente è trasmessa alla Commissione almeno dieci giorni prima dell’esercizio dell’attività corrispondente alla modifica in questione.
5. Lo Stato membro di bandiera prende le misure previste nel presente paragrafo quando una nave battente la sua bandiera:
a)
non ha ottemperato al requisito di dichiarazione di cui all’, paragrafo 3;
b)
ha commesso un’infrazione di cui all’.
Lo Stato membro di bandiera garantisce che un’ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o da parte di un’altra persona designata dallo Stato membro di bandiera quando la nave non si trova in un porto della Comunità.
Lo Stato membro di bandiera può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.
6. Entro il 31 gennaio gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca per l’anno precedente. Tale relazione comprende:
a)
il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
b)
le catture di ogni nave; e
c)
il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
7. La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell’utilizzo di un peschereccio battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all’autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione, e all’autorizzazione della Commissione ICCAT.
8. Anteriormente al 1o marzo di ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni riguardanti la conclusione di tutti gli accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC.
9. Le informazioni di cui al paragrafo 8 devono contenere i seguenti elementi:
a)
l’elenco di tutti i pescherecci che battono bandiera dello Stato membro autorizzati ad esercitare la pesca attiva del tonno rosso in base a un accordo commerciale privato;
b)
il numero interno della nave secondo la definizione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (6);
c)
la durata degli accordi commerciali privati;
d)
il consenso dello Stato membro all’accordo privato;
e)
il nome della PCC interessata.
10. La Commissione invia tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 9 al segretariato esecutivo dell’ICCAT.
11. La Commissione garantisce che la percentuale di un contingente PCC per il tonno rosso che può essere utilizzata per il noleggio di pescherecci comunitari a norma dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio (7) non ecceda il 60 %, il 40 % e il 20 % del contingente totale rispettivamente per il 2007, il 2008 e il 2009.
12. Il noleggio di pescherecci comunitari per il tonno rosso è vietato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel 2010 e negli anni successivi.
13. Ciascuno Stato membro provvede affinché il numero di propri pescherecci per il tonno rosso noleggiati e la durata del noleggio siano commisurati al contingente assegnato alla nazione di noleggio.
Storico versioni
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