Art. 13
Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso
In vigore dal 17 dic 2007
Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso
1. Entro il 31 gennaio 2008 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale. Nell’elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il numero di registro.
2. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato esecutivo dell’ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.
3. Alle tonnare comunitarie non figuranti nel registro ICCAT è fatto divieto di pescare, detenere, trasbordare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
4. L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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