Art. 15

Disposizioni in materia di registrazione

In vigore dal 17 dic 2007
Disposizioni in materia di registrazione 1.   Oltre a conformarsi agli del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), il comandante di un peschereccio comunitario di cui all’ annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell’allegato II. 2.   Il comandante di una nave comunitaria di cui all’ impegnata in operazioni di pesca congiunta registra nel giornale di bordo le seguenti informazioni supplementari: a) se le catture sono salpate a bordo o trasferite in gabbie: — la data e l’ora delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta, — la posizione (longitudine/latitudine) delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta, — il quantitativo di catture di tonno rosso salpate a bordo o trasferite in gabbie, — il nome e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio; b) per le navi impegnate in un’operazione di pesca congiunta ma non coinvolte nel trasferimento di pescato: — la data e l’ora dell’operazione di pesca congiunta, — la posizione (longitudine/latitudine) dell’operazione di pesca congiunta, — dichiarazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie da tale nave, — il nome e l’indicativo/gli indicativi internazionale/i di chiamata della nave/delle navi da pesca. 3.   Se una nave da pesca impegnata in un’operazione di pesca congiunta dichiara il quantitativo di tonno rosso catturato dal proprio attrezzo da pesca, il comandante precisa per quale peschereccio o pescherecci e a quali contingenti dello Stato o degli Stati di bandiera deve essere imputata ciascuna cattura.
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