Art. 16
Operazioni di pesca congiunta
In vigore dal 17 dic 2007
Operazioni di pesca congiunta
1. Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso con la partecipazione di navi battenti bandiera di uno o più Stati membri possono essere autorizzate solo previo consenso dello Stato membro di bandiera o degli Stati membri di bandiera interessati.
2. All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dai propri pescherecci impegnati in operazioni di pesca congiunta informazioni circostanziate sulla durata di tali operazioni, sull’identità dei partecipanti e sul criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture.
3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2 alla Commissione. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT.
Storico versioni
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