Art. 17
Dichiarazioni di cattura
In vigore dal 17 dic 2007
Dichiarazioni di cattura
1. Il comandante di una nave da pesca di cui all’ trasmette alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di tonno rosso prelevati dalla sua nave, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero).
2. La dichiarazione di cattura è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all’entrata della nave nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo o dopo l’inizio della bordata di pesca. In caso di operazioni congiunte il comandante della nave da pesca precisa per quale peschereccio o pescherecci ciascuna cattura è imputata al contingente dello Stato o degli Stati di bandiera.
3. A decorrere dal 1o giugno di ogni anno i comandanti dei pescherecci trasmettono ogni cinque giorni le dichiarazioni indicanti i quantitativi di tonno rosso catturati, comprese le dichiarazioni di cattura zero.
4. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione per via elettronica o con altri mezzi. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT.
5. Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di tonno rosso catturati nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT.
Storico versioni
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