Art. 19
Trasbordo
In vigore dal 17 dic 2007
Trasbordo
1. In deroga all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93, è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, eccetto per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità della raccomandazione 2005[06] dell’ICCAT che stabilisce un programma per il trasbordo applicabile alle grandi tonniere con palangari, nella sua versione modificata.
2. Prima dell’entrata in porto il comandante della nave ricevente (nave da pesca o nave officina) o un suo rappresentante trasmette alle autorità competenti dello Stato membro del porto che intende utilizzare, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo, le informazioni di seguito indicate:
a)
orario previsto di arrivo;
b)
quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
c)
informazioni relative alle zone geografiche in cui le catture di tonno rosso da trasbordare sono state effettuate;
d)
nome della nave da pesca che consegna il tonno rosso e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
e)
nome della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
f)
quantitativo (t) di tonno rosso da trasbordare.
3. Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.
4. Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:
a)
quantitativi di tonno rosso da trasbordare;
b)
data e porto di trasbordo;
c)
nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
d)
zona geografica in cui sono state effettuate le catture.
5. L’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo:
a)
procedono all’ispezione della nave ricevente al suo arrivo e ne esaminano il carico e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo;
b)
trasmettono all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca la documentazione relativa al trasbordo entro 48 ore dalla conclusione del trasbordo.
6. Il comandante di una nave comunitaria di cui all’ compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro 15 giorni dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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