Art. 21

Attività delle tonnare

In vigore dal 17 dic 2007
Attività delle tonnare 1.   Le catture della tonnara sono registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnara e trasmesse all’autorità competente dello Stato membro in cui la tonnara si trova, per via elettronica o con altri mezzi, entro 48 ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca. 2.   Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
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