Art. 22

Controllo in porto o nell’allevamento

In vigore dal 17 dic 2007
Controllo in porto o nell’allevamento 1.   Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire che tutte le navi figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso che entrano in un porto designato al fine di sbarcare e/o trasbordare catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo siano sottoposte a controllo in porto. 2.   Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per procedere al controllo di ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende di ingrasso o di allevamento soggette alla loro giurisdizione. 3.   Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda di ingrasso o di allevamento.
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Controllo in porto o nell’allevamento (Art. 22 Regolamento (UE) 2007/1559) — Testo vigente | Portale Normativo