Art. 24
Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT
In vigore dal 17 dic 2007
Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT
1. È applicabile nella Comunità il programma internazionale di ispezione reciproca adottato dall’ICCAT in occasione della sua quarta riunione ordinaria (Madrid, novembre 1975), che figura nell’allegato IV del presente regolamento.
2. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo designano ispettori e si incaricano dello svolgimento di ispezioni in mare nell’ambito del programma.
3. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare al programma ispettori comunitari.
4. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza ed ispezione per la Comunità. Essa può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano alla Comunità di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma. Gli Stati membri le cui navi praticano la pesca di tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.
5. Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma nel corso dell’anno successivo. Sulla base di queste informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano previsionale di partecipazione della Comunità al programma e lo trasmette al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1559:oj#art-24