Art. 20
Operazioni di ingabbiamento
In vigore dal 17 dic 2007
Operazioni di ingabbiamento
1. Entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia prevista all’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001.
2. Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda.
3. Prima di ogni trasferimento in gabbia l’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di ingrasso o di allevamento informa lo Stato membro di bandiera o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dai pescherecci battenti tale bandiera.
Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture chiede all’autorità competente dello Stato membro dell’azienda di ingrasso o di allevamento di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene che:
a)
la nave che ha dichiarato le catture disponeva di un contingente individuale insufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento; o
b)
il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile; o
c)
che la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.
4. Entro quindici giorni dalla data del trasferimento verso un rimorchiatore o in gabbia, il comandante di un peschereccio comunitario compila la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello figurante nell’allegato III, e la trasmette allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera. La dichiarazione di trasferimento accompagna il pesce oggetto del trasferimento durante il trasporto verso la gabbia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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