Art. 18
Sbarchi
In vigore dal 17 dic 2007
Sbarchi
1. In deroga all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui all’ del presente regolamento o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:
a)
orario previsto di arrivo;
b)
quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
c)
informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.
2. In caso di sbarco in un porto designato di uno Stato membro, entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco l’autorità competente dello Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera trasmette un rapporto di sbarco all’autorità di bandiera della nave.
3. Tale disposizione non si applica alle tonniere con lenze a canna, alle imbarcazioni con lenze trainate e ai pescherecci da traino pelagici che hanno catturato tonno rosso nell’Atlantico orientale.
Storico versioni
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