Art. 14

Porti designati

In vigore dal 17 dic 2007
Porti designati 1.   Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso. 2.   Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT entro il 15 aprile di ogni anno. Eventuali successive modifiche dell’elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell’ICCAT, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. 3.   Alle navi di cui all’ è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei porti designati dalle PCC e dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 4.   Tale disposizione non si applica agli sbarchi o ai trasbordi effettuati da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici che hanno catturato tonno rosso nell’Atlantico orientale, conformemente alle condizioni specifiche riportate nell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1559:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Porti designati (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/1559) — Testo vigente | Portale Normativo