Art. 4
Non iscrizione
In vigore dal 4 dic 2007
Non iscrizione
1. Fatti salvi gli del presente regolamento e il paragrafo 2 del presente articolo, non sono più immessi in commercio i biocidi che contengono principi attivi che non figurano nell’allegato II del presente regolamento o nell’allegato I o I A della direttiva 98/8/CE.
Nel caso di un principio attivo iscritto nell’allegato II del presente regolamento, il primo comma si applica anche a tale principio relativamente a qualunque tipo di prodotto non elencato in detto allegato.
2. I biocidi contenenti principi attivi che figurano nell’allegato II del presente regolamento, oggetto di una decisione di non iscrizione nell’allegato I o I A della direttiva 98/8/CE per alcuni o per tutti i tipi di prodotti notificati, non sono più immessi in commercio per i tipi di prodotti in questione quando è trascorso un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione di tale misura, a meno che detta misura non disponga altrimenti.
3. Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 1, lettera b), e dell’, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento ogni principio attivo non elencato nell’allegato I è considerato come non immesso sul mercato per scopi biocidi prima del 14 maggio 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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