Art. 6

Alimenti destinati al consumo umano o animale

In vigore dal 4 dic 2007
Alimenti destinati al consumo umano o animale In deroga alle disposizioni dell’, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare fino al 14 maggio 2010 al più tardi l’immissione sul mercato di principi attivi composti unicamente di prodotti destinati al consumo umano o animale, da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19. Ai fini di tale deroga, con «alimenti destinati al consumo umano o animale» si intende qualsiasi sostanza o prodotto commestibile di origine vegetale o animale, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, di cui è prevista o ragionevolmente prevedibile l’ingestione da parte di esseri umani o di animali. Questa categoria non comprende gli estratti o le singole sostanze isolate dagli alimenti destinati al consumo umano o animale.
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