Art. 5
Deroga per uso essenziale
In vigore dal 4 dic 2007
Deroga per uso essenziale
1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una deroga alle disposizioni dell’, paragrafo 1, qualora considerino un principio attivo essenziale per motivi di salute, di sicurezza o di tutela del patrimonio culturale oppure decisivo per il funzionamento della società in assenza di soluzioni alternative o di prodotti sostitutivi tecnicamente ed economicamente utili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.
Le domande devono essere accompagnate da un documento che ne illustri motivazioni e giustificazioni.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e pubblicizzate tramite mezzi elettronici.
Nei 60 giorni che seguono il ricevimento di una domanda, gli Stati membri o una qualsiasi persona possono presentare osservazioni per iscritto alla Commissione.
3. In base alle osservazioni ricevute, la Commissione può concedere una deroga alle disposizioni dell’, paragrafo 1, al fine di consentire l’immissione in commercio del principio attivo negli Stati membri che ne fanno richiesta fino al 14 maggio 2010 al più tardi, a condizione che gli Stati membri:
a)
assicurino che il principio attivo continua ad essere utilizzato soltanto a condizione che i prodotti che lo contengono siano approvati per l’uso essenziale previsto;
b)
giungano alla conclusione che, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, si può ragionevolmente escludere che l’uso continuato abbia effetti inaccettabili sulla salute umana o animale o sull’ambiente;
c)
impongano tutte le opportune misure di riduzione dei rischi quando concedono l’approvazione;
d)
provvedano affinché i suddetti prodotti biocidi autorizzati che rimangono sul mercato dopo il 1o settembre 2006 siano provvisti di nuove etichette al fine di rispettare le condizioni d’uso stabilite dagli Stati membri a norma del presente paragrafo; e
e)
verifichino, se necessario, che sono in corso la ricerca di soluzioni alternative a tali usi da parte dei titolari delle autorizzazioni o degli Stati membri interessati oppure l’elaborazione di un fascicolo da presentare entro il 14 maggio 2008 in conformità della procedura di cui all’ della direttiva.
4. Gli Stati membri interessati informano ogni anno la Commissione sull’applicazione del paragrafo 3, in particolare sulle iniziative adottate a norma della lettera e).
5. Gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, riesaminare le autorizzazioni dei biocidi il cui periodo d’immissione sul mercato sia stato prorogato in applicazione del paragrafo 3. Quando uno Stato membro ha motivo di ritenere che una delle condizioni di cui alle lettere da a) a e) di tale paragrafo non sia più soddisfatta, adotta senza indugio le misure opportune per ovviare a tale situazione o, se ciò non è possibile, revoca l’autorizzazione per i biocidi di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1451:oj#art-5