Art. 3

Principi attivi esistenti

In vigore dal 4 dic 2007
Principi attivi esistenti 1.   L’elenco di principi attivi identificati come principi attivi di biocidi disponibili sul mercato prima del 14 maggio 2000, per scopi diversi da quelli di cui all’, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE, è riportato nell’allegato I. 2.   L’elenco completo dei principi attivi esistenti da esaminare nell’ambito del programma di riesame è riportato nell’allegato II. L’elenco comprende i seguenti principi attivi: a) principi attivi esistenti notificati in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione (6); b) principi attivi esistenti che non sono stati notificati ma per i quali uno Stato membro ha indicato di essere interessato alla loro iscrizione nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE; c) principi attivi esistenti che non sono stati notificati ma per i quali entro il 1o marzo 2006 è stato presentato a uno degli Stati membri un fascicolo che è risultato conforme ai requisiti previsti nell’allegato III del presente regolamento ed è stato considerato completo. L’elenco precisa, per ogni principio attivo esistente incluso, i tipi di prodotti per i quali il principio è valutato nell’ambito del programma di riesame, come pure lo Stato membro relatore designato per procedere alla valutazione.
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Principi attivi esistenti (Art. 3 Regolamento (UE) 2007/1451) — Testo vigente | Portale Normativo