Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 dic 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 98/8/CE e all’ del regolamento (CE) n. 1896/2000. Inoltre il termine «partecipante» designa un produttore, un responsabile della formulazione o un’associazione che abbia presentato una notifica accolta dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o lo Stato membro che abbia manifestato interesse a norma dell’, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1451) — Testo vigente | Portale Normativo