Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 dic 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 98/8/CE e all’ del regolamento (CE) n. 1896/2000.
Inoltre il termine «partecipante» designa un produttore, un responsabile della formulazione o un’associazione che abbia presentato una notifica accolta dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o lo Stato membro che abbia manifestato interesse a norma dell’, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1451:oj#art-2