Art. 15

Procedure della Commissione

In vigore dal 4 dic 2007
Procedure della Commissione 1.   Quando riceve una relazione dell’autorità competente in applicazione dell’, paragrafo 4, del presente regolamento, la Commissione prepara senza indugio il progetto di decisione di cui all’articolo 27 della direttiva 98/8/CE. 2.   Prima di elaborare il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 e, se necessario, alla luce delle osservazioni ricevute sulla relazione dell’autorità competente, la Commissione si consulta con esperti degli Stati membri per affrontare eventuali problemi ancora insoluti. Se necessario, e su richiesta della Commissione, lo Stato membro relatore prepara una relazione aggiornata dell’autorità competente. 3.   Se un principio attivo esistente, nonostante una raccomandazione a favore dell’iscrizione a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, continua a destare i timori a cui è fatto riferimento all’, paragrafo 5, della direttiva 98/8/CE, la Commissione può, fatto salvo l’ della direttiva in questione, tenere conto dei risultati delle valutazioni concernenti altri principi attivi esistenti destinati al medesimo uso. 4.   Sulla base dei documenti e delle informazioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, lo Stato membro relatore elabora una relazione aggiornata dell’autorità competente, la prima parte della quale costituisce la relazione di valutazione. Tale relazione di valutazione è riesaminata dal comitato permanente sui biocidi. Se per la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto sono stati presentati più fascicoli, lo Stato membro relatore elabora una relazione di valutazione basata sulle informazioni contenute in detti fascicoli.
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