Art. 10
Aggiunta e sostituzione di partecipanti
In vigore dal 4 dic 2007
Aggiunta e sostituzione di partecipanti
Se, di comune accordo, un produttore, un responsabile della formulazione o un’associazione affianca o sostituisce un partecipante per la presentazione del fascicolo completo, tutte le parti in causa ne informano congiuntamente la Commissione e lo Stato membro relatore allegando eventuali lettere di accesso.
La Commissione informa gli altri partecipanti che chiedono il riesame dello stesso principio attivo per gli stessi tipi di prodotti.
Storico versioni
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