Art. 9

Presentazione del fascicolo completo

In vigore dal 4 dic 2007
Presentazione del fascicolo completo 1.   Salvo diversa indicazione da parte dello Stato membro relatore, il partecipante trasmette allo Stato membro relatore una copia su carta e una copia elettronica del fascicolo completo. Il partecipante trasmette inoltre una copia su carta e una copia elettronica del fascicolo sintetico alla Commissione e a ciascuno degli altri Stati membri, a norma dell’, paragrafo 3. Tuttavia, lo Stato membro che desidera ricevere unicamente copie in formato elettronico o che desidera ricevere ulteriori copie ne informa la Commissione, che rende pubblica tale informazione tramite mezzi elettronici. Se in seguito cambia opinione, lo Stato membro ne informa senza indugio la Commissione che aggiorna di conseguenza l’informazione pubblicata. 2.   Per i principi attivi esistenti elencati nell’allegato II, i fascicoli completi devono pervenire all’autorità competente dello Stato membro relatore entro i seguenti periodi: a) per i tipi di prodotti 8 e 14, fino al 28 marzo 2004; b) per i tipi di prodotti 16, 18, 19 e 21 tra il 1o novembre 2005 e il 30 aprile 2006; c) per i tipi di prodotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13, tra il 1o febbraio 2007 e il 31 luglio 2007; d) per i tipi di prodotti 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 e 23, tra il 1o maggio 2008 e il 31 ottobre 2008.
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Presentazione del fascicolo completo (Art. 9 Regolamento (UE) 2007/1451) — Testo vigente | Portale Normativo