Art. 11
Ritiro di partecipanti
In vigore dal 4 dic 2007
Ritiro di partecipanti
1. Se un partecipante decide di interrompere la propria collaborazione al programma di riesame, ne informa tempestivamente per iscritto lo Stato membro relatore responsabile e la Commissione, indicando i motivi della decisione.
La Commissione informa a sua volta gli altri Stati membri e gli altri eventuali partecipanti che chiedono il riesame dello stesso principio attivo in relazione agli stessi tipi di prodotto.
2. Se tutti i partecipanti si sono ritirati per una data combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto, la Commissione ne informa gli Stati membri e rende pubblica tale informazione tramite mezzi elettronici.
Storico versioni
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