Art. 16

Accesso alle informazioni

In vigore dal 4 dic 2007
Accesso alle informazioni Se uno Stato membro relatore ha trasmesso la relazione dell’autorità competente a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento, oppure se in sede di comitato permanente sui biocidi è stata messa a punto o aggiornata una relazione di valutazione, la Commissione provvede a renderne pubblico il testo o gli eventuali aggiornamenti tramite mezzi elettronici, omettendo le informazioni da considerare riservate a norma dell’ della direttiva 98/8/CE.
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Accesso alle informazioni (Art. 16 Regolamento (UE) 2007/1451) — Testo vigente | Portale Normativo