Art. 17
Sospensione delle procedure
In vigore dal 4 dic 2007
Sospensione delle procedure
Se la Commissione presenta, con riguardo a un principio attivo iscritto nell’allegato II del presente regolamento, una proposta di modifica della direttiva 76/769/CEE o, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2009, dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di vietare l’immissione in commercio o l’uso di tale principio, anche come biocida, in alcuni o in tutti i tipi di prodotto, le procedure istituite dal presente regolamento con riguardo all’utilizzazione di tale principio nei tipi di prodotti in questione possono essere sospese in attesa di una decisione su detta proposta.
Storico versioni
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