Art. 13

Registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca

In vigore dal 18 set 2007
Registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca 1.   In deroga all’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario, che trasporta a bordo uno degli attrezzi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, al momento di entrare in un porto o di lasciarlo o di entrare nelle acque del Mar Baltico o di lasciarle, trasmette al CCP dello Stato membro di bandiera una relazione sullo sforzo di pesca contenente le seguenti informazioni: a) al momento di lasciare un porto o di entrare nelle acque del Mar Baltico: i) il nome del peschereccio, la marcatura esterna di identificazione e l’indicativo internazionale di chiamata della nave; ii) la data e l’ora della partenza dal porto o dell’entrata nelle acque del Mar Baltico (ora locale); iii) la zona in cui il peschereccio effettua l’attività di pesca definita nell’, lettera e); b) al momento di entrare in un porto o di lasciare le acque del Mar Baltico: i) il nome del peschereccio, la marcatura esterna di identificazione e l’indicativo internazionale di chiamata della nave; ii) la data e l’ora dell’entrata nel porto o dell’uscita dalle acque del Mar Baltico (ora locale). 2.   I punti i) e ii) del paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 1, lettera b), non si applicano ai pescherecci dotati di VMS. 3.   Il CCP dello Stato membro di bandiera registra la relazione sullo sforzo di pesca nella propria banca dati informatizzata. 4.   Se richiesto, lo Stato membro di bandiera fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 allo Stato membro costiero.
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