Art. 14

Monitoraggio e controllo dello sforzo di pesca

In vigore dal 18 set 2007
Monitoraggio e controllo dello sforzo di pesca Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera provvedono a monitorare e controllare il rispetto: a) delle limitazioni dello sforzo di pesca di cui all’; b) delle restrizioni applicabili alla pesca di cui all’.
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Monitoraggio e controllo dello sforzo di pesca (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/1098) — Testo vigente | Portale Normativo