Art. 16
Entrata o uscita da zone specifiche
In vigore dal 18 set 2007
Entrata o uscita da zone specifiche
1. Un peschereccio con un permesso di pesca speciale per la pesca del merluzzo bianco può pescare solo nelle zone A, B o C per una sola bordata di pesca.
2. Un peschereccio può iniziare l’attività di pesca nelle acque comunitarie, nelle zone A, B o C, soltanto se non ha merluzzo bianco a bordo.
Se un peschereccio raggiunge un porto, senza sbarcare il pesce, all’interno della zona in cui ha effettuato la pesca, può continuare l’attività di pesca in quella zona con merluzzo bianco a bordo.
3. Quando un peschereccio esce dalle zone A, B o C con merluzzo bianco a bordo, esso:
a)
raggiunge direttamente un porto situato al di fuori della zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce;
b)
nel lasciare la zona in cui è stata effettuata la pesca, ripone le reti conformemente alle seguenti disposizioni in modo da non essere disponibili per un impiego immediato:
i)
le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
ii)
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, un peschereccio può pescare nelle zone A e B per una sola bordata di pesca e può esercitare l’attività di pesca in una delle due zone solo con meno di 150 kg di merluzzo bianco a bordo nel 2008. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire un efficace controllo e informano la Commissione di tali misure entro il 31 gennaio 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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