Art. 15
Margine di tolleranza nel giornale di bordo
In vigore dal 18 set 2007
Margine di tolleranza nel giornale di bordo
In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari al 10 % della cifra indicata nel giornale di bordo, tranne per il merluzzo bianco nel qual caso il margine di tolleranza è pari all’8 %.
Per le catture effettuate nelle zone A e B, sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari al 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo.
Storico versioni
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