Art. 15 · Margine di tolleranza nel giornale di bordo

Art. 15

Margine di tolleranza nel giornale di bordo

In vigore dal 18 set 2007
Margine di tolleranza nel giornale di bordo In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari al 10 % della cifra indicata nel giornale di bordo, tranne per il merluzzo bianco nel qual caso il margine di tolleranza è pari all’8 %. Per le catture effettuate nelle zone A e B, sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari al 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo.
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