Art. 17

Notifica preliminare

In vigore dal 18 set 2007
Notifica preliminare 1.   Il comandante di un peschereccio comunitario che esce dalla zona A, B o C con più di 300 kg di peso vivo di merluzzo bianco a bordo comunica alle autorità competenti dello Stato membro costiero in cui intende sbarcare il pesce almeno un’ora prima di lasciare la zona: a) l’ora e la posizione di uscita; b) i quantitativi di merluzzo bianco e il peso totale delle altre specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo; c) il nome del luogo di sbarco; d) l’ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco; lo Stato costiero notifica lo sbarco allo Stato di bandiera. 2.   Se un peschereccio comunitario intende entrare in un porto della zona in cui ha effettuato l’attività di pesca con un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di peso vivo a bordo, il comandante del peschereccio comunitario notifica alle autorità competenti dello Stato costiero e quest’ultimo notifica allo Stato di bandiera almeno un’ora prima dell’entrata nel porto tutte le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1. 3.   L’obbligo di fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, non si applica ai pescherecci soggetti all’. 4.   La lettera a) del paragrafo 1 non si applica ai pescherecci dotati di VMS. 5.   La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere fatta anche da un rappresentante del comandante del peschereccio comunitario.
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Notifica preliminare (Art. 17 Regolamento (UE) 2007/1098) — Testo vigente | Portale Normativo