Art. 19
Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta
In vigore dal 18 set 2007
Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta
Il comandante di un peschereccio provvede affinché ogni quantitativo di merluzzo bianco pescato nel Mar Baltico e sbarcato in un porto comunitario venga pesato prima della vendita o prima di essere trasportato altrove dal porto di sbarco. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura deve figurare nella dichiarazione di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Storico versioni
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