Art. 19

Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta

In vigore dal 18 set 2007
Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta Il comandante di un peschereccio provvede affinché ogni quantitativo di merluzzo bianco pescato nel Mar Baltico e sbarcato in un porto comunitario venga pesato prima della vendita o prima di essere trasportato altrove dal porto di sbarco. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura deve figurare nella dichiarazione di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1098:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo