Art. 8
Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca con taluni tipi di attrezzi
In vigore dal 18 set 2007
Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca con taluni tipi di attrezzi
1. Ai pescherecci è vietata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi «jigging»:
a)
dal 1o al 30 aprile nella zona A; e
b)
dal 1o luglio al 31 agosto nella zona B.
2. Qualora la pesca sia effettuata con palangari, i pescherecci non sono autorizzati a detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco.
3. Il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell’anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5.
4. Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10 % il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10 % rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell’anno in corso.
5. Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di meno del 10 % il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 sarà pari al numero totale di giorni autorizzati nell’anno in corso moltiplicato per il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’ diviso per il tasso di mortalità per pesca stimato dallo CSTEP.
6. In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri sono consentiti fino a cinque giorni al mese suddivisi in periodi di almeno due giorni consecutivi sul numero massimo di giorni fuori dal porto risultante dall’applicazione dei paragrafi 3, 4 e 5 durante i periodi di riposo di cui al paragrafo 1. Durante tali giorni i pescherecci possono soltanto gettare le reti e sbarcare le catture dalle 06.00 del lunedì alle 18.00 del venerdì della stessa settimana.
L’ si applica ai pescherecci di cui al primo comma che non detengono un permesso per la pesca del merluzzo bianco.
7. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, gli Stati membri rendono disponibile sul loro sito internet o forniscono alla Commissione ed a tutti gli Stati membri una descrizione del sistema applicato per garantire il rispetto dei paragrafi 3, 4 e 5.
Storico versioni
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