Art. 6

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco in questione

In vigore dal 18 set 2007
Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco in questione 1.   Per gli stock di merluzzo bianco in questione il Consiglio adotta il TAC che, secondo una valutazione scientifica condotta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), risulta più elevato fra i seguenti: a) il TAC che consentirebbe di ottenere, nell’anno della sua applicazione, una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente; b) il TAC che consentirebbe di raggiungere il livello di mortalità per pesca di cui all’. 2.   Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % al TAC di tale anno. 3.   Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno. 4.   Il paragrafo 3 non si applica qualora una valutazione scientifica effettuata dallo CSTEP mostri che il tasso di mortalità per pesca nell’anno di applicazione del TAC supera un valore dell’1 % annuo per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A o un valore dello 0,6 % annuo per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.
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