Art. 10
Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico
In vigore dal 18 set 2007
Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico
1. In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente all’ del regolamento (CE) n. 2187/2005 devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.
2. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico a norma del punto 6.2.1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per i pescherecci comunitari, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (10). Tuttavia, gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari di un permesso di pesca speciale nel 2005, purché provvedano al ritiro di una capacità almeno equivalente, espressa in chilowatt (kW), dello sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri interessati redigono e tengono aggiornato un elenco dei pescherecci in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo mettono a disposizione sul proprio sito internet ufficiale.
4. Il comandante di un peschereccio al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso.
Storico versioni
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