Art. 11

Giornali di bordo

In vigore dal 18 set 2007
Giornali di bordo 1.   In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, a norma dell’ del regolamento succitato. Nonostante il primo comma, i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra gli 8 e i 10 metri aventi a bordo merluzzo bianco catturato nella zona C tengono un giornale di bordo conformemente alle disposizioni che figurano nel punto 2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83. 2.   Per i pescherecci equipaggiati di VMS, gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni ricevute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. 3.   Ciascuno Stato membro tiene aggiornato e mette a disposizione sul proprio sito internet ufficiale un elenco con il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo, le dichiarazioni di cattura e le notifiche preventive di cui all’.
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