Art. 12

Registrazione elettronica e trasmissione dei dati relativi alle catture

In vigore dal 18 set 2007
Registrazione elettronica e trasmissione dei dati relativi alle catture In deroga all’ del regolamento (CEE) n. 2807/83 gli Stati membri possono autorizzare il comandante di un peschereccio dotato di VMS a trasmettere per via elettronica le informazioni richieste nel giornale di bordo. Le informazioni sono trasmesse al CCP dello Stato membro di bandiera su base giornaliera dopo il completamento delle operazioni di pesca relative al giorno civile in questione. Le informazioni contenute nel giornale di bordo sono messe a disposizione su richiesta del CCP dello Stato costiero durante il periodo in cui il peschereccio si trova nelle acque di tale Stato e su richiesta di un’ispezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1098:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo