Art. 3
Definizioni
In vigore dal 18 set 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano nell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 e nell’ del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (7), si applicano le seguenti definizioni:
a)
«divisioni e sottodivisioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)», quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (8);
b)
«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;
c)
«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
d)
«VMS»: un sistema di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system) ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (9), per pescherecci di qualsiasi lunghezza;
e)
«zona A»: sottodivisioni CIEM da 22 a 24;
«zona B»: sottodivisioni CIEM da 25 a 28;
«zona C»: sottodivisioni CIEM da 29 a 32;
f)
«giorni fuori dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale il peschereccio è fuori dal porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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