Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 set 2007
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri operanti nel Mar Baltico e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico (di seguito «Stati membri interessati»). Tuttavia, l’ si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a otto metri operanti nel Mar Baltico.
Storico versioni
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