Art. 18

Porti designati

In vigore dal 18 set 2007
Porti designati 1.   I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare tale merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati. 2.   Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg di peso vivo. 3.   Entro il 10 ottobre 2007 ciascuno Stato membro che ha redatto un elenco dei porti designati lo aggiorna e lo mette a disposizione sul proprio sito Internet ufficiale.
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Porti designati (Art. 18 Regolamento (UE) 2007/1098) — Testo vigente | Portale Normativo