Art. 18
Porti designati
In vigore dal 18 set 2007
Porti designati
1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare tale merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati.
2. Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg di peso vivo.
3. Entro il 10 ottobre 2007 ciascuno Stato membro che ha redatto un elenco dei porti designati lo aggiorna e lo mette a disposizione sul proprio sito Internet ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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