Art. 10

Valutazione da parte dello Stato membro relatore

In vigore dal 27 giu 2007
Valutazione da parte dello Stato membro relatore 1.   Lo Stato membro relatore valuta i nuovi dati e le valutazioni di rischio presentate in conformità dell’, paragrafo 1, e se necessario le informazioni contenute nel fascicolo originale tenendo conto delle informazioni disponibili sui potenziali effetti pericolosi presentate da altre parti interessate e delle altre osservazioni inviate dal notificante in conformità dell’. Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, redige una relazione di valutazione indicando, dove necessario, i punti sui quali esiste disaccordo con lo Stato membro correlatore. La relazione comprende una raccomandazione riguardo la decisione sul rinnovo dell’iscrizione. La relazione valuta anche se i nuovi studi di cui all’, paragrafo 2, sono pertinenti per la valutazione. Lo Stato membro relatore invia la relazione di valutazione all’Autorità e alla Commissione entro e non oltre il 31 maggio 2009. La relazione deve essere presentata nel formato precisato in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. 2.   Lo Stato membro relatore può consultare l’Autorità e richiedere ulteriori informazioni tecniche o scientifiche ad altri Stati membri.
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