Art. 11

Accesso alla relazione di valutazione

In vigore dal 27 giu 2007
Accesso alla relazione di valutazione 1.   Dopo aver ricevuto la relazione di valutazione, l’Autorità la comunica immediatamente agli altri Stati membri e al/i notificante/i per eventuali osservazioni. Tali osservazioni saranno inviate all’Autorità, che le farà pervenire alla Commissione. 2.   L’Autorità mette a disposizione degli eventuali interessati che esplicitamente lo richiedano o tiene a loro disposizione per consultazione la relazione di valutazione, ad eccezione delle informazioni accettate come riservate in conformità dell’ della direttiva 91/414/CEE.
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