Art. 13
Presentazione di un progetto di direttiva o di decisione
In vigore dal 27 giu 2007
Presentazione di un progetto di direttiva o di decisione
1. Salvo le eventuali proposte che potrebbe presentare per modificare l’allegato della direttiva 79/117/CEE (2), la Commissione sottopone al comitato entro sei mesi dal ricevimento della relazione di valutazione o delle conclusioni dell’Autorità, un progetto di relazione che sarà finalizzato nel corso della sua riunione.
La relazione dovrà essere corredata da uno dei seguenti documenti:
a)
un progetto di direttiva per il rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva in oggetto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, che fissa, se necessario, le condizioni e le restrizioni, compreso il periodo per tale iscrizione; oppure
b)
un progetto di decisione destinata agli Stati membri ed intesa a revocare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in oggetto e di conseguenza a rifiutare il rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, precisandone i motivi.
2. La direttiva o la decisione di cui al paragrafo 1 è adottata in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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