Art. 15

Tasse

In vigore dal 27 giu 2007
Tasse 1.   Gli Stati membri istituiscono un regime che impone ai notificanti di pagare una tassa per il trattamento amministrativo e la valutazione delle notifiche e dei relativi fascicoli che sono stati loro presentati in conformità del disposto dell’ o dell’, per ciascuno dei casi in cui lo Stato membro è stato designato come Stato membro relatore o come Stato membro correlatore. 2.   Gli Stati membri fissano una tassa specifica per la valutazione della notifica. 3.   A tal fine gli Stati membri e gli Stati membri correlatori: a) esigono il pagamento di una tassa che corrisponda il più possibile ai costi reali di trattamento delle varie procedure collegate alla valutazione per ogni presentazione di un fascicolo introdotto da un notificante o collettivamente da vari notificanti interessati; b) garantiscono che l’importo della tassa sia fissato in modo trasparente, affinché esso corrisponda ai costi reali di esame e di trattamento amministrativo di una notifica e di un fascicolo; tuttavia gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei costi medi, una tabella delle spese fisse, da utilizzare per il calcolo della tassa; c) garantiscono che la tassa sia percepita, conformemente alle istruzioni impartite dall’Autorità di ciascun Stato membro, indicata nell’allegato II, e che il gettito della tassa venga utilizzato ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro relatore e dallo Stato membro correlatore per la valutazione e il trattamento amministrativo delle notifiche e dei fascicoli per i quali lo Stato membro è relatore o correlatore oppure per finanziare le azioni generali volte all’assolvimento degli obblighi che loro incombono in qualità di Stati membri relatori o correlatori.
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