Art. 4
Notifica
In vigore dal 27 giu 2007
Notifica
1. Il produttore che desidera rinnovare l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di una sostanza attiva di cui alla colonna A dell’allegato I del presente regolamento, o suoi composti, quali sali, esteri o ammine, invia per ciascuna sostanza attiva una notifica distinta allo Stato membro relatore indicato nella colonna B dell’allegato I e allo Stato membro correlatore elencato alla colonna C dello stesso allegato entro il 6 ottobre 2007 utilizzando il modello di cui all’allegato III. Tale produttore è di seguito indicato come «il notificante».
Una copia della notifica deve essere trasmessa alla Commissione.
2. Una notifica congiunta può essere presentata da un’associazione di produttori designata dai produttori ai fini dell’osservanza del presente regolamento.
3. Il produttore che non abbia presentato notifica per una determinata sostanza attiva entro e non oltre il 6 ottobre 2007, oppure la cui notifica sia stata respinta in quanto inammissibile, potrà partecipare al resto della procedura soltanto insieme ad un altro produttore la cui notifica sia stata accolta.
Storico versioni
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