Art. 5

Ammissibilità delle notifiche e data di pubblicazione per i notificanti

In vigore dal 27 giu 2007
Ammissibilità delle notifiche e data di pubblicazione per i notificanti 1.   In relazione a ciascuna sostanza attiva lo Stato membro relatore esamina le notifiche di cui all’, paragrafo 1, e, entro un mese dalla data a cui si fa riferimento in tale paragrafo, valuta l’ammissibilità delle notifiche ricevute, tenendo conto dei criteri di cui all’allegato IV. Esso comunica la sua valutazione alla Commissione che stabilisce quali notifiche siano ammissibili, tenendo conto della valutazione dello Stato membro relatore. 2.   La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi dei notificanti interessati per ciascuna sostanza attiva.
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